DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

Coming into Force11 Gennaio 2000
Enactment Date29 Ottobre 1999
Published date27 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/27/099G0542/CONSOLIDATED/20080409
Official Gazette PublicationGU n.302 del 27-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 229
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999 CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri MELANDRI, Ministro per i beni e le attivita'

culturali

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli, DILIBERTO

TITOLO I Beni culturali
Capo I Oggetto della tutela
Sezione I Tipologia dei beni
Art 2.

Articolo 2 Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

  1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

    1. le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

    2. le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

    3. le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

    4. i beni archivistici;

    5. i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

    6. le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';

    7. le cose di interesse numismatico;

    8. i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;

    9. le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;

    10. le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;

    11. le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

  2. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

  3. Sono beni archivistici:

    1. gli archivi e i singoli documenti dello Stato.

    2. gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;

    3. gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

  4. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

  5. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

Art 3.

Articolo 3 Categorie speciali di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

  1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresi' beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

  1. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;

  2. gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;

  3. le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;

  4. le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonche' le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;

  5. i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni;

  6. i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

Art 4.

Articolo 4 Nuove categorie di beni culturali (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

  1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civilta'.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL ...

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