LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352 - Disposizioni sui beni culturali

Coming into Force01 Novembre 1997
Published date17 Ottobre 1997
Enactment Date08 Ottobre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/10/17/097G0387/CONSOLIDATED/20080409
Official Gazette PublicationGU n.243 del 17-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 212
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)

  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.

  2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;

    2. alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

  3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

  6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato ilrinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)

  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2

  2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; 2

    2. alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

  3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2

  4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

  6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art 1.

(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)

  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. (2) 3

  2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; (2)

    2. alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

  3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (2) 3

  4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

  6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art 1.

(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)

  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. (2) (3)

  2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; (2)

    2. alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

  3. Lo schema di testo unico e'...

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