DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1409 - Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato

Coming into Force15 Novembre 1963
Enactment Date30 Settembre 1963
Published date31 Ottobre 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/10/31/063U1409/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.285 del 31-10-1963
TITOLO I Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato
CAPO I ATTRIBUZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

  1. conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

  2. esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresi' facolta' di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

Art 1.

E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

  1. conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

  2. esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresi' facolta' di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

Art 1.

E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

  1. conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi ..., giudiziari ed amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

  2. esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresi' facolta' di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

CAPO II DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ARCHIVI DI STATO E SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE
Art 2.

Direzione generale degli archivi di Stato

Per l'attuazione dei compiti stabiliti, dal precedente articolo 6 istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli archivi di Stato.

Art 3.

Organi preposti alla conservazione

Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:

  1. l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;

  2. gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non piu' di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualita' e quantita', possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro, per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

Art 4.

Organi preposti alla vigilanza

Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.

CAPO III CONSIGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI
Art 5.

Composizione

E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio e' composto da:

  1. il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;

  2. quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;

  3. un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Universita' degli studi o nelle Facolta' di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Universita' degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

  4. quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta urna qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Art 5.

Composizione

E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio e' composto da:

  1. il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;

  2. quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;

  3. un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Universita' degli studi o nelle Facolta' di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Universita' degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

  4. quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle...

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