LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863 - Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato

Coming into Force17 Febbraio 1963
Published date02 Febbraio 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/02/02/062U1863/ORIGINAL
Enactment Date17 Dicembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.30 del 02-02-1963
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.

Art 2.

Il provvedimento, da emanarsi con uno o piu' decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:

1) una piu' precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi della Amministrazione degli archivi di Stato, allo scopo di adeguarne l'attivita' istituzionale, con particolare riguardo: a) all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali: b) all'abolizione delle sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive Province: c) alla organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro: d) ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;

2) la riforma del Consiglio superiore degli archivi, affinche' la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica della Amministrazione archivistica;

3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici delle modalita' e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conserva ti negli Archivi di Stato;

4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di Commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione delle Commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli...

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