Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.
LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863 - Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato
Coming into Force | 17 Febbraio 1963 |
Published date | 02 Febbraio 1963 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1963/02/02/062U1863/ORIGINAL |
Enactment Date | 17 Dicembre 1962 |
Official Gazette Publication | GU n.30 del 02-02-1963 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Il provvedimento, da emanarsi con uno o piu' decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:
1) una piu' precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi della Amministrazione degli archivi di Stato, allo scopo di adeguarne l'attivita' istituzionale, con particolare riguardo: a) all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali: b) all'abolizione delle sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive Province: c) alla organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro: d) ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;
2) la riforma del Consiglio superiore degli archivi, affinche' la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica della Amministrazione archivistica;
3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici delle modalita' e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conserva ti negli Archivi di Stato;
4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di Commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione delle Commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli...
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