LEGGE 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali

Coming into Force25 Aprile 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/10/098G0136/CONSOLIDATED/19991227
Enactment Date30 Marzo 1998
Published date10 Aprile 1998
Official Gazette PublicationGU n.84 del 10-04-1998
Capo I RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993
Sezione I Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro dell'Unione europea

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Denominazioni

  1. Nella presente legge si intendono:

  1. per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

  2. per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

  3. per "legge n. 1089", la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

  4. per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 2.

Azione di restituzione

  1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

  2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea.

  3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

    1. beni indicati nell'allegato alla presente legge;

    2. beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;

    3. beni inclusi in inventari ecclesiastici.

  4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.

  5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.

  6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 3.

Determinazione dell'autorita' centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della

direttiva CEE.

  1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE e' per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

  2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

  1. assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

  2. fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

  3. notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

  4. agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma, purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

  5. dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

  6. favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 4.

Azione di restituzione

  1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

  2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

  3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

    1. un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualita' di bene culturale;

    2. la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

  4. L'atto di citazione e' notificato altresi' al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e).

  5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorita' centrali degli altri Stati membri.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 5.

Prescrizione

  1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

  2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

  3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita' territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 6.

Indennizzo

  1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

  2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

  3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante causa.

  4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 7.

Pagamento dell'indennizzo

  1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

  2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

  3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 8.

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

  1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque previste dall'articolo 3, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999,...

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