DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 368 - Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force10 Novembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/10/26/098G0424/CONSOLIDATED/20141125
Enactment Date20 Ottobre 1998
Published date26 Ottobre 1998
Official Gazette PublicationGU n.250 del 26-10-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;

Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attivita' culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali

  1. Nel quadro delle finalita' indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art 2.

Attribuzioni del Ministero

  1. Al Ministero sono devolute:

    1. le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

    2. le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

    1. tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

    2. promozione delle attivita' culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;

    3. promozione del libro, della lettura e delle attivita' editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

    4. promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attivita' culturali;

    5. studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attivita' degli istituti culturali;

    6. diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;

    7. vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

  3. Sono trasferiti al Ministero:

    1. gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

    2. il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).

Art 3.

Il Ministro

  1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario generale del Ministero.

  3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.

  4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresi' il servizio di controllo interno.

Art 3.

Il Ministro

  1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici .

  3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.

  4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresi' il servizio di controllo interno.

Art 3.

Il Ministro

  1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N. 71.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal Segretario generale del Ministero.

  3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.

  4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto...

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