LEGGE 30 maggio 1995, n. 203 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

Coming into Force31 Maggio 1995
Published date30 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/30/095G0251/ORIGINAL
Enactment Date30 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.124 del 30-05-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.

Art 2.
  1. In materia di spettacolo il Governo e' delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

    1. trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

    2. disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

    3. trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonche' il personale connessi alle competenze trasferite.

  2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attivita', obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

    2. omogeneita' ed organicita' delle funzioni trasferite alle regioni;

    3. ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

    4. il trasferimento del personale avra' luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

    5. previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

    6. attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

    7. previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);

    8. previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverra' tenendo conto dell'attivita' storicamente svolta.

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

    Ministri e Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

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Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.

  1. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

  2. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

  3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

  4. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.

  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso.

    Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorita' gli interventi finalizzati al miglioramento della qualita' del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo e' gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con societa' ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo e' ripartito, con medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

  6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dall'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.

  8. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attivita' produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri".

    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

    1. definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in...

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