DECRETO-LEGGE 4 novembre 1988, n. 465 - Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

Coming into Force05 Novembre 1988
End of Effective Date20 Giugno 2011
Published date04 Novembre 1988
Enactment Date04 Novembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/11/04/088G0536/CONSOLIDATED/20110606
Official Gazette PublicationGU n.259 del 04-11-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, connesse anche alle imminenti manifestazioni sportive di rilevanza mondiale che si svolgeranno in Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti, del commercio con l'estero, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A

il seguente decreto:

Art 1.
  1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e riservato ai territori del Mezzogiorno.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

    a) per le priorita', all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

    b) per i parametri di valutazione, alla redditivita', all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;

    c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale.

  3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle finalita' dei programi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

  4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

    a) l'area, la durata e le modalita' degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

    b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

    c) il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare anche la gestione;

    d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

    e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;

    f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

    g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale;

    h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

    i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;

    l) la compatibilita' con gli strumenti urbanistici.

  5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita' di cui all'articolo 2 consta di:

    a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

    b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata e' fissata in dieci anni; tale contributo verra' corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

Art 1.
  1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e riservato ai territori del Mezzogiorno.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

    1. per le priorita', all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

    2. per i parametri di valutazione, alla redditivita', all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;

    3. per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

  3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle finalita' dei programi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

  4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

    1. l'area, la durata e le modalita' degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

    2. il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

    3. il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare anche la gestione;

    4. tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

    5. il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;

    6. il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

    7. le attivita' di formazione e riqualificazione del personale;

    8. le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

    9. il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;

    l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

  5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita' di cui all'articolo 2 consta di:

    1. un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

    2. un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo...

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