LEGGE 19 luglio 1993, n. 237 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia

Coming into Force20 Luglio 1993
Enactment Date19 Luglio 1993
Published date19 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/07/19/093G0310/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.167 del 19-07-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 agosto 1993.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 149

All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

1-ter. Per il consolidamento delle passivita' onerose delle cooper- ative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".

All'articolo 2:

al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: "o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,"; al secondo periodo, dopo le parole: "altresi' utilizzato" sono inserite le seguenti ": , nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti,"; dopo le parole: "imprese, attraverso" e' inserita la seguente: "gli"; e le parole: ", con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo l, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148" sono soppresse;

al comma 3, le parole: "legge 29 luglio 1952, n. 949" sono sostituite dalle seguenti "legge 25 luglio 1952, n. 949";

al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

  1. per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);

  2. per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferirnento come definito alla lettera a)";

    dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti.

    "6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 e' sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867...

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