ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 149
All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
1-ter. Per il consolidamento delle passivita' onerose delle cooper- ative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".
All'articolo 2:
al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: "o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,"; al secondo periodo, dopo le parole: "altresi' utilizzato" sono inserite le seguenti ": , nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti,"; dopo le parole: "imprese, attraverso" e' inserita la seguente: "gli"; e le parole: ", con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo l, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148" sono soppresse;
al comma 3, le parole: "legge 29 luglio 1952, n. 949" sono sostituite dalle seguenti "legge 25 luglio 1952, n. 949";
al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
-
per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferirnento come definito alla lettera a)";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti.
"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 e' sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867...