LEGGE 5 luglio 1991, n. 197 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Coming into Force07 Luglio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/07/06/091G0246/ORIGINAL
Published date06 Luglio 1991
Enactment Date05 Luglio 1991
Official Gazette PublicationGU n.157 del 06-07-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Praga, addi' 5 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter";

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del Tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio";

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni";

il comma 3 e' sotituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati";

i commi, 5 6 e 8 sono soppressi.

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Obblighi di identificazione e di registrazione). - 1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

  1. uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

  2. enti creditizi;

  3. societa' di intermediazione mobiliare;

  4. societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

  5. agenti di cambio;

  6. societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

  7. societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) societa' fiduciarie;

  8. imprese ed enti assicurativi;

  9. societa' Monte Titoli S.p.a.;

  10. intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

  1. La disposizione di cui al comma 1 si applica allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in movimenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

  3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale...

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