LEGGE 6 febbraio 1980, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Coming into Force08 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/02/07/080U0015/ORIGINAL
Published date07 Febbraio 1980
Enactment Date06 Febbraio 1980
Official Gazette PublicationGU n.37 del 07-02-1980
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, e convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma e soppressa la parola "sempre";

il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato";

all'articolo 2, nel nuovo testo dell'articolo 280 del codice penale, al terzo comma sono soppresse le parole "legislative, di Governo";

il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta";

il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste";

l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni"";

all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto, disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cultura dei concorrenti, la pena...

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