DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Coming into Force18 Dicembre 1979
Published date17 Dicembre 1979
Enactment Date15 Dicembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/12/17/079U0625/CONSOLIDATED/20180322
Official Gazette PublicationGU n.342 del 17-12-1979
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto: Art. 1.

Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o piu' circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto: Art. 1.

Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' . . . aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto: Art. 1.

Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art 1.

Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.9

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21

Art 2.

Dopo l'art. 279 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Art. 280 - Attentato per finalita' terroristiche o di eversione. - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.

Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o piu' circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al secondo ed al terzo comma, sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'articolo 65, n. 2)".

Art 2.

Dopo l'art. 279 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Art. 280 - Attentato per finalita' terroristiche o di eversione. - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni . . ., giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art 3.

Dopo l'art. 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Art. 270-bis - Associazioni con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. - Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro ad otto anni".

Art 3.

((Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni")).

Art 4.

Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289-bis del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena e' diminuita della meta'.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica...

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