DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143 - Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Coming into Force09 Maggio 1991
Published date08 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/08/091G0186/CONSOLIDATED/20071214
Enactment Date03 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.106 del 08-05-1991
LGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminose, nonche' di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attivita' finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

  1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

    1. assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita';

    2. assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

    3. carta di credito o di pagamento;

    4. ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

    5. altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

  2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

  4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

  5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

  7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

  8. L'ordine di pagamento accettato dall'intermediario e' comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore e' liberato nei limiti dell'ordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dall'intermediario.

Art 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.

((1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice)).

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del Tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.

2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

  1. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

  4. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

Art 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

  1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.

    1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

    1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

  2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del Tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.

    2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

  4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

  7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

Art 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

  1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati . . .; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.

    1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello...

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