DECRETO-LEGGE 11 marzo 1993, n. 58 - Interventi urgenti in favore dell'economia

Coming into Force11 Marzo 1993
Enactment Date11 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/11/093G0114/CONSOLIDATED/19930719
Published date11 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.58 del 11-03-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della difesa, della sanita' e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola

  1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".

  2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art 2.

Interventi per le medie e piccole imprese

  1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: "I rientri per capitale e interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: "salvo quanto stabilito al secondo comma".

  2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, e' aggiunto il seguente comma: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a societa' finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.".

  3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

  4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito come segue:

    1. per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

    2. per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

    3. per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.".

  6. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto il seguente:

    "6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse potranno essere adeguati, a decorrere dal 1› luglio 1993 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.".

  7. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  8. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati...

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