LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)

Coming into Force01 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/29/092G0546/CONSOLIDATED/20111114
Enactment Date23 Dicembre 1992
Published date29 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.304 del 29-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 135
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993. 2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi. 3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

Art 2.
  1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.

  2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

  3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

  4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

  5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

  6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

  7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

  8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

  9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata in lire 700 miliardi. Tale somma e' comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

  10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

  11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalita' di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

  12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.

CAPO II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art 3.
  1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

  2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

  3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocita', lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

  4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. e' determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, e' determinato in lire 1.500 miliardi.

  5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. e' autorizzata a procedere a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT