LEGGE 17 maggio 1985, n. 210 - Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Coming into Force14 Giugno 1985
Published date30 Maggio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/05/30/085U0210/CONSOLIDATED/19930526
Enactment Date17 Maggio 1985
Official Gazette PublicationGU n.126 del 30-05-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Istituzione dell'ente

E' istituito l'ente "Ferrovie dello Stato".

L'ente ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile, nei limiti stabiliti dalla presente legge ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti.

L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - gia' di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art 2.

Finalita'

L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

  1. all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;

  2. all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;

  3. al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

  4. alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;

  5. alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;

  6. all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;

  7. all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

  8. a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti;

  9. ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;

  10. a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;

  11. a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.

Art 2.

Finalita'

L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

  1. all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche'

    all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale; b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari; c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

  2. alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;

  3. alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;

  4. all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;

  5. all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

  6. a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti , nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato';

  7. ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;

  8. a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;

  9. a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.

Art 3.

Poteri del Ministro

Spetta al Ministro dei trasporti:

1) indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;

2) vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;

3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;

4) autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a societa' ed enti di cui all'articolo 2, lettere h) ed l);

5) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;

6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

7) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art 4.

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori dei conti;

4) il direttore generale.

Art 5.

Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.

Art 6.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da dodici consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti e/o di particolare capacita' nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e societa'.

Il consiglio e' integrato, con funzioni consultive, da un rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e da un avvocato dello Stato.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

I dipendenti dell'ente nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

Nei confronti dei componenti indicati nel primo comma trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Art 7.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e'...

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