IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;
Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a
carattere generale degli organismi a composizione mista.
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Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni:
le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8;
i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attivita' di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorita', alla allocazione delle risorse e alle modalita' di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;
i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita', e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;
i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale.
La Conferenza si esprime altresi' su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.
La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.
Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla e' innovato nelle relative norme di attuazione.