DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1989, n. 418 - Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Coming into Force17 Gennaio 1990
Published date02 Gennaio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/01/02/089G0482/CONSOLIDATED/19900219
Enactment Date16 Dicembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1990
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a

carattere generale degli organismi a composizione mista.

  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni:

    1. le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8;

    2. i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attivita' di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorita', alla allocazione delle risorse e alle modalita' di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;

    3. i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita', e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;

    4. i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale.

  2. La Conferenza si esprime altresi' su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.

  3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.

  5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla e' innovato nelle relative norme di attuazione.

Art 2.

Specificazioni

  1. Le attribuzioni di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 1 dell'art. 1, relative alle competenze, agli atti e alle attivita' degli organismi a composizione mista di cui all'art. 7, comprendono tra l'altro:

  1. le attribuzioni consultive di cui all'art. 1- bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini del parere di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

  2. le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

  3. le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale;

  4. le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3, nonche' il parere sui piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla ripartizione dei fondi alle regioni e sui criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

  5. le attribuzioni gia' spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

  6. le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonche' il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245, le parole "sentite le regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza Stato-regioni, nonche' le regioni interessate";

  7. le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attivita' culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo di cui alla legge 3 aprile...

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