LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale

Coming into Force28 Dicembre 1978
Published date28 Dicembre 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/12/28/078U0833/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date23 Dicembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.360 del 28-12-1978 - Suppl. Ordinario
TITOLO I IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
CAPO I PRINCIPI ED OBIETTIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(I principi)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita'.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Art 2.

(Gli obiettivi)

Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

  1. il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

  2. la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

  3. le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;

  4. la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

  5. la tutela sanitaria delle attivita' sportive;

  6. la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

  7. la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

  8. la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

Art 2.

(Gli obiettivi)

Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

  1. il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

  2. la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

  3. le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;

  4. la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

  5. la tutela sanitaria delle attivita' sportive;

  6. la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

  7. la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

  8. LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 177 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.

CAPO II COMPETENZE E STRUTTURE
Art 3.

(Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)

Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.

La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.

Art 4.

(Uniformita' delle condizioni di salute sul territorio nazionale)

Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;

2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT