LEGGE 14 novembre 1992, n. 438 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali

Coming into Force19 Novembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/18/092G0492/ORIGINAL
Enactment Date14 Novembre 1992
Published date18 Novembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.272 del 18-11-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P R O M U L G A la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "di legge e di regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di legge, di regolamento e di accordi collettivi"; dopo le parole: "forme sostitutive" e' inserita la seguente: "integrative"; e dopo le parole: "del regime stesso," sono inserite le seguenti: "ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  1. ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al decreto- legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori privi della vista;

  2. ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991;

  3. ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  4. ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;

  5. ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  6. ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

  7. al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge, nonche' al personale di cui

    alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

  8. ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati.

    2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi.

    2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita' contributiva inferiori a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno.

    2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianita' previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

    2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianita', l'accesso alla pensione stessa e' consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994".

    All'articolo 2:

    al comma 1, dopo le parole: "e' sospesa" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis,"; le parole: "di legge o di regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di legge, di regolamento o di accordi collettivi"; e dopo le parole:

    "enti del settore pubblico allargato" sono inserite le seguenti: "e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonche' dei trattamenti pensionistici indennitari, e' fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre".

    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

    "Art. 3-bis. - (Adeguamento contributivo). - 1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

    1. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

    2. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazio- ne della dichiarazione di cui al comma 2.

      Art. 3-ter. - (Aliquota contributiva aggiuntiva). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato".

      Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

      "Art. 5-bis. - (Disposizioni varie). - 1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

    3. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995".

      L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 6. -...

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