DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384 - Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali

Coming into Force19 Settembre 1992
Published date19 Settembre 1992
Enactment Date19 Settembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/09/19/092G0428/CONSOLIDATED/20010801
Official Gazette PublicationGU n.221 del 19-09-1992
CAPO I PREVIDENZA E ASSISTENZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanita' e del pubblico impiego, nonche' incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Pensioni di anzianita'

  1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.

Art 1.

Pensioni di anzianita'

  1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive integrative , ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

(( 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  1. ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406 , alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori privi della vista;

  2. ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 ;

  3. ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  4. ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;

  5. ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  6. ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

  7. al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge , nonche' al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;

  8. ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati.

2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi.

2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno.

2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianita' previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianita', l'accesso alla pensione stessa e' consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994)).

Art 1.

Pensioni di anzianita'

  1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  1. ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406 , alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori privi della vista;

  2. ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 ;

  3. ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;

  4. ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  5. ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

  6. al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge, nonche' al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;

  7. ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati.

2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi. 7

2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato...

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