LEGGE 30 luglio 1990, n. 218 - Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico

Coming into Force21 Agosto 1990
Published date06 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/06/090G0255/CONSOLIDATED/19990531
Enactment Date30 Luglio 1990
Official Gazette PublicationGU n.182 del 06-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

  1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

  2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

  3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

  1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, . . ..

  2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

  3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

  1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito.

  2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda ovvero di rami di essa , effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

  3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art 2.

Modalita' di attuazione

  1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a:

    1. consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attivita' residue. Le societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita' svolte dall'ente conferente o trasformato;

    2. regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potra' essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa' di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

    3. disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

    4. introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle societa' per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva, per finalita' di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potra' consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

      1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

      2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

      3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

    5. disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

  2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalita' diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovra' prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonche' da enti locali territoriali.

  3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Art 2.

Modalita' di attuazione

  1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a:

    1. consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT