LEGGE 19 ottobre 1992, n. 406 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento

Coming into Force20 Ottobre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/10/19/092G0458/ORIGINAL
Enactment Date19 Ottobre 1992
Published date19 Ottobre 1992
Official Gazette PublicationGU n.246 del 19-10-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri CRISTOFORI, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, e' concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27, compresa quella di cui al comma 7 del medesimo articolo per le imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

  1. carichi di famiglia;

  2. anzianita';

  3. esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto...

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