LEGGE 2 agosto 1990, n. 233 - Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Coming into Force28 Agosto 1990
Enactment Date02 Agosto 1990
Published date13 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/13/090G0273/CONSOLIDATED/20180725
Official Gazette PublicationGU n.188 del 13-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani

e degli esercenti attivita' commerciali)

  1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.

  2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.

  3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

  5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali.

  6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

  8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Art 2.

(Versamento dei contributi)

  1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i coadiutori, salvo diritto di risalva.

  2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

  3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

Art 3.

(Prosecuzione volontaria)

  1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.

  2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.

Art 4.

(Anagrafe delle aziende)

  1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione la variazione o la cessazione di attivita' dell'azienda.

  2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attivita' artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.

Art 5.

(Pensione degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali)

  1. La misura dei trattamenti pernsionistici da liquidare, con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

  2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

  3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

  4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel casi in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

  5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e degli articoli 1 e 2 della legge 12 guigno 1984, n. 222, e' integrabile al trattamento minimo.

  6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dell'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

  7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

  8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

  9. I periodi di contribuzione accreditati alle gerstioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore al 1 gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da...

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