LEGGE 8 novembre 1986, n. 752 - Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

Coming into Force14 Novembre 1986
Published date13 Novembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/11/13/086U0752/ORIGINAL
Enactment Date08 Novembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.264 del 13-11-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, e' autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

  2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

  3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

  4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

  5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

Art 2.
  1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

  2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro e' aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

  3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale e' deliberato entro il 30 novembre 1987.

  4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione e' convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cessera' di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

  6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione e' predisposta, per la parte afferente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT