DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149 - Interventi urgenti in favore dell'economia

Coming into Force20 Maggio 1993
Published date20 Maggio 1993
Enactment Date20 Maggio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/05/20/093G0214/CONSOLIDATED/19981229
Official Gazette PublicationGU n.116 del 20-05-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanita', per i beni culturali e ambientali e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola

  1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".

  2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art 1.

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola

  1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".

    ((1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

    1-ter. Per il consolidamento delle passivita' onerose delle cooper- ative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno)).

  2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art 2.

Interventi per le medie e piccole imprese

  1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passivita' a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma.".

  2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi' utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.".

  3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

  4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del...

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