LEGGE 9 maggio 1975, n. 153 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura

Coming into Force10 Giugno 1975
Enactment Date09 Maggio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/05/26/075U0153/CONSOLIDATED/20040422
Published date26 Maggio 1975
Official Gazette PublicationGU n.137 del 26-05-1975
TITOLO I OBIETTIVI DELLA LEGGE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:

  1. promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

  2. favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilita' di terreni non piu' coltivati;

  3. adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Art 2.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonche' dai principi fondamentali della presente legge.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonche' dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma -, 42, 44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perche' provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.

Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni gia' contenute in leggi regionali vigenti purche' non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.

Art 3.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.

I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonche' le caratteristiche delle strutture agrarie.

Art 4.

I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalita' di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

Art 5.

Gli stanziamenti ripartiti tra le regioni e attribuiti alle medesime in conformita' degli articoli precedenti devono figurare nei bilanci regionali in appositi capitoli delle entrate e delle spese con destinazione vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi.

Art 5.

Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge.

Titolo II AUTORIZZAZIONE DI SPESA
Art 6.

Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. un limite di impegno di lire 10 miliardi per lo esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;

  2. lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

  3. lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;

  4. lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per...

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