LEGGE 30 dicembre 1988, n. 556 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

Coming into Force03 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/02/088G0620/ORIGINAL
Enactment Date30 Dicembre 1988
Published date02 Gennaio 1989
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 2, lettera a), le parole: "alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree";

    al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217";

    al comma 4, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:

    " l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico".

    All'articolo 2:

    al comma 3, dopo le parole: "atti di concessione,", sono aggiunte le seguenti: "che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali,";

    il comma 5 e' soppresso.

    All'articolo 3, al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

    All'articolo 4:

    al comma 2, dopo le parole: "ai comuni", sono aggiunte le seguenti: "nonche' al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2- bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,"; e la parola "decennali" e' sostituita dalla seguente: "ventennali";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per...

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