LEGGE 21 marzo 1988, n. 92 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico

Coming into Force25 Marzo 1988
Published date25 Marzo 1988
Enactment Date21 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/25/088G0143/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.71 del 25-03-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante";

    al comma 6, al capoverso, dopo le parole: "destinate ai contributi di cui al comma 1- ter ", sono aggiunte le seguenti: ", per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c),".

    All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e' costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria e' posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al...

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