LEGGE 6 marzo 1987, n. 65 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico

Coming into Force07 Marzo 1987
Enactment Date06 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/07/087U0065/CONSOLIDATED/19871223
Published date07 Marzo 1987
Official Gazette PublicationGU n.55 del 07-03-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse-turistico, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

    1. a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

    2. a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;

    3. a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

  3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro 15 giorni dall'assegnazione ed e' quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

  4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro...

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