Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente.
Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441
Art
2.
I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.
Le regioni concorrono all'attivita' di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441
Art
3.
E' istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:
pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonche' sulla attuazione dei medesimi;
esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;
verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attivita' e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;
esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;
pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441
Art
4.
Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro.
Si compone di:
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;
un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonche' un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;
diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;
sei rappresentanti del restante personale della amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalita' previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
dieci rappresentanti dei comuni designati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;
due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.
I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalita' dal medesimo stabilite.
I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede, entro trenta giorni, a nuova designazione; in difetto provvede il Ministro con proprio decreto, fatta eccezione per i componenti di designazione sindacale.
Art
4.
Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro.
Si compone di:
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;
un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonche' un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;
diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;
sei rappresentanti del restante personale della amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalita' previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
dieci rappresentanti dei comuni designati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;
due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.
i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti.
I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalita' dal medesimo stabilite.
I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede...