DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 805 - Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali

Coming into Force11 Febbraio 1976
Enactment Date03 Dicembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/01/27/075U0805/CONSOLIDATED/20010209
Published date27 Gennaio 1976
Official Gazette PublicationGU n.23 del 27-01-1976 - Suppl. Ordinario
Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente.

Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441

Art 2.

I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.

Le regioni concorrono all'attivita' di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441

Art 3.

E' istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

  1. pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonche' sulla attuazione dei medesimi;

  2. esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;

  3. verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attivita' e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;

  4. esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

  5. esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

  6. pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441

Art 4.

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro.

Si compone di:

  1. un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;

  2. un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonche' un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

  3. diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;

  4. diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;

  5. sei rappresentanti del restante personale della amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalita' previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

  6. dieci rappresentanti dei comuni designati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

  7. quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;

  8. due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalita' dal medesimo stabilite.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede, entro trenta giorni, a nuova designazione; in difetto provvede il Ministro con proprio decreto, fatta eccezione per i componenti di designazione sindacale.

Art 4.

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro.

Si compone di:

  1. un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;

  2. un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonche' un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

  3. diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;

  4. diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;

  5. sei rappresentanti del restante personale della amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalita' previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

  6. dieci rappresentanti dei comuni designati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

  7. quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;

  8. due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.

i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalita' dal medesimo stabilite.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede...

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