Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, primo comma; le parole: "e per l'ambiente" sono sostituite con le altre: "e ambientali";
al terzo comma, sono soppresse le parole: "e archivi di Stato".
Nell'articolo 2, secondo comma, la lettera b) e' sostituita con la seguente:
"b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonche' quelle della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973";
al secondo comma, e' aggiunta in fine la seguente lettera:
"c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilita' dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409";
nel terzo comma, le parole: "ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite con le altre: "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalita' proprie del Ministero";
al quinto comma, le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con le altre: "e ambientali";
e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione "Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali"".
Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i seguenti:
"Le Direzioni generali delle antichita' e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell'articolo 2, i servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' gli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, che vengono organizzati in Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potra' continuare ad utilizzare le attuali sedi.
Il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale composizione e' prorogata fino alla emanazione delle norme delegate relative alla loro...