DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. 657 - Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente

Coming into Force19 Dicembre 1974
End of Effective Date23 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/12/19/074U0657/CONSOLIDATED/20010209
Enactment Date14 Dicembre 1974
Published date19 Dicembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.332 del 19-12-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art 1.

E' istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

Art 1.

E' istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo ..., saranno attribuite successivamente.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441

Art 2.

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

  1. le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichita' e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonche' quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

  2. le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni gia' attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonche' per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attivita' produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente e' sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.

Art 2.

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

  1. le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichita' e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonche' quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonche' quelle della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973

c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilita' dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni gia' attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalita' proprie del Ministero.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonche' per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attivita' produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e ambientali e' sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e...

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