Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:
l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;
il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;
le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;
la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;
la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;
gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;
ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.
Art
2.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.
Art
3.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Art
4.
Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all'art. 1 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.
Art
5.
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia di cui al precedente art. 1.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Art
6.
Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.
Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.
Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20, in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.