LEGGE 4 marzo 1958, n. 261 - Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici

Coming into Force24 Aprile 1958
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date09 Aprile 1958
Enactment Date04 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/09/058U0261/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.85 del 09-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico e' istituito, in ogni Comune, il Patronato scolastico.

L'assistenza puo' essere estesa alle scuole materne.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il Patronato ha personalita' giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopraddetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, interscuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico-sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Il Patronato e' retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, al termine dello statuto tipo di cui all'art. 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorita' scolastica, l'autorita' ecclesiastica, la autorita' sanitaria, il personale insegnante, le famiglie, i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio. La direzione tecnica e amministrativa del Patronato - ai termini dello statuto tipo - e' affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed, essendo insegnante, avra', per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Il Patronato e' sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi motivi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale provvede con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

E' costituita presso i Provveditorati agli studi una Commissione, di cui fanno parte un rappresentante della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del tesoro per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo e di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implichino variazioni patrimoniali.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

L'attivita' del Patronato e la sua composizione sono regolate da uno statuto che deve essere compilato in base agli statuti tipo A e B, secondo che trattasi rispettivamente di Comuni con piu' o meno di 10.000 abitanti.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla preparazione ed all'approvazione di detti statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 7.

Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.

Lo statuto determina la misura dei contributi, distinguendo eventualmente i soci in diverse categorie e, quando sia possibile, assicurando a ciascuna categoria una propria rappresentanza nel Consiglio.

Di regola tale rappresentanza e' stabilita nella proporzione di un rappresentante ogni cento soci.

I soci sono convocati annualmente in assemblea per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi alla Commissione di cui all'art. 5, che ne da' relazione al Consiglio scolastico provinciale, e designare i propri rappresentanti per il Consiglio di amministrazione.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 8.

Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:

  1. con le quote di cui all'art. 7;

  2. con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al...

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