DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38 - Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981

Coming into Force02 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/02/081U0038/CONSOLIDATED/19950318
Published date02 Marzo 1981
Enactment Date28 Febbraio 1981
Official Gazette PublicationGU n.60 del 02-03-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 30 aprile 1981.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1981.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art 2.

Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione puo' essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonche' di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art 2.

Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione puo' essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonche' di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 e, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art 2 bis.

Art. 2-bis

Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dallo articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: "I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni".

Art 2 bis.

Art. 2-bis

Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi'.

Art 3.

Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata.

La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate";

"Art. 17. - Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora il servizio di cui all'art. 16, primo comma, sia gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente";

"Art. 17-bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso";

"Art. 17-ter. - L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.

La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta...

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