LEGGE 10 maggio 1976, n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Coming into Force13 Giugno 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/29/076U0319/CONSOLIDATED/20060414
Published date29 Maggio 1976
Enactment Date10 Maggio 1976
Official Gazette PublicationGU n.141 del 29-05-1976
Titolo I FINALITA' DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge ha per oggetto:

  1. la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

  2. la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

  3. l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

  4. la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

  5. il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152

Art 1.

IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Allo Stato competono:

  1. le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attivita' pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

  2. la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonche' dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

  3. la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonche' il controllo della compatibilita' dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;

  4. la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

  5. la determinazione di norme tecniche generali:

1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purche' le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali piu' restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

Allo Stato competono:

  1. le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attivita' pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

  2. la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonche' dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

  3. la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonche' il controllo della compatibilita' dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;

  4. la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

  5. la determinazione di norme tecniche generali:

1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purche' le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali piu' restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 1

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152

Art 2.

IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di Ministri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.

Lo stesso Comitato dei Ministri puo' in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi valori risultino piu' restrittivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei Ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dello Istituto superiore di sanita' per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

Art 3.

Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.

Lo stesso Comitato interministeriale puo' in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi valori risultino piu' restrittivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato interministeriale e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il...

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