DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1964, n. 185 - Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare

Coming into Force16 Luglio 1964
End of Effective Date27 Giugno 1995
Enactment Date13 Febbraio 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/04/16/064U0185/CONSOLIDATED/19950613
Published date16 Aprile 1964
Official Gazette PublicationGU n.95 del 16-04-1964 - Suppl. Ordinario
CAPO I NORME GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 che delega il Governo ad emanare norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro, per l'industria ed il commercio, coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il lavoro e la previdenza sociale per la marina mercantile e per la sanita'; Decreta:

Art 1.

Campo di applicazione

Le attivita' che implicano la detenzione, l'immagazzinamento, la produzione, l'utilizzazione, la manipolazione, il trattamento e l'eliminazione di sostanze radioattive naturali o artificiali debbono essere compiute in modo da garantire nella maniera piu' efficace la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

Le attivita' stesse debbono pertanto essere svolte conformemente alle disposizioni della presente legge, qualora per quantita' di radioattivita' e per attivita' specifica esse possano implicare pericoli di cui al comma Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare ed il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 10 in relazione allo stato degli sviluppi della tecnica ed ai valori indicati da competenti organi internazionali, sulla base del criterio previsto dai commi precedenti, sono determinate per le attivita', indicate al primo comma del presente articolo le quantita' di radioattivita', le attivita' specifiche o concentrazioni e le intensita' di dose di esposizione soggette alle prescrizioni della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

Art 2.

Macchine radiogene

Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle macchine radiogene il cui impiego possa determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione.

I tipi di macchine il cui impiego possa determinare tali rischi sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui all'art. 10.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

Art 3.

Campo di applicazione per gli impianti nucleari

La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, sottoposti alla disciplina della presente legge.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

CAPO II DEFINIZIONI
Art 4.

Rinvio alle definizioni della legge sull'impiego pacifico dell'energia nucleare

Per l'applicazione della presente legge valgono, in quanto nella stessa non sia diversamente disposto, le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita' civile, nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

Art 5.

Definizioni di termini fisici, biologici e tecnici

Per l'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

  1. Nuclide: specie atomica definita dal numero di massa, dal numero atomico e dallo stato energetico del nucleo;

  2. Radiazioni ionizzanti: radiazioni capaci di determinare la ionizzazione nei materiali presenti nello spazio nel quale si propagano. A seconda della specie esse possono essere elettromagnetiche o corpuscolari;

  3. Disintegrazione (radioattiva): processo di rottura, spontanea di un nucleo di un atomo, con emissione di una particella, o di un fotone, o di entrambi;

  4. Radioattivita' fenomeno di disintegrazione spontanea di un nuclide, con emissione di una particella o di un fotone o di entrambi, che comporti la formazione di un nuovo nuclide;

  5. Attivita' (di un materiale radioattivo): numero di disintegrazioni nell'unita' di tempo. L'attivita' si esprime in curie;

  6. Sostanza radioattiva: ogni sostanza che presenti il fenomeno della radioattivita';

  7. Fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali terrestri e cosmiche;

  8. Sorgente (di radiazioni ionizzanti): macchina radiogena (apparecchio generatore di radiazioni) o sostanza avente la capacita' di emettere radiazioni ionizzanti;

  9. Contaminazione (radioattiva): inquinamento di un materiale o di un ambiente o di un organismo vivente, prodotto da sostanze radioattive. Per quel che concerne i lavoratori la contaminazione puo' essere esterna (cutanea o mucosa) o interna;

  10. Incorporazione: contaminazione interna nella quale sostanze radioattive partecipano al metabolismo;

  11. Irradiazione: qualsiasi esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono irradiazioni esterne quelle nelle quali la sorgente di irradiazione e' situata all'esterno dell'organismo; irradiazioni interne quelle dovute alla incorporazione di sostanze radioattive;

  12. Irradiazione eccezionale concorda: esposizione alle radiazioni ionizzanti di persona esposta per ragioni professionali, preventivamente valutata e accettata;

  13. Radiotossicita': tossicita' dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse da un nuclide radioattivo incorporato; tale tossicita' dipende dalle caratteristiche radioattive, dal metabolismo dell'elemento nell'organismo o nell'organo e dal suo stato chimico e fisico;

  14. Sorgente sigillata: sorgente formata da sostanze radioattive solidamente incorporate e in materie solide e inattive, o sigillate in un involucro inattivo, che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi possibilita' di contaminazione;

  15. Sorgente non sigillata: sorgente avente tali caratteristiche da non consentire di prevenire qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi rischio di contaminazione.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

Art 6.

Definizioni di unita' di misura

Per l'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

  1. curie: quantita' di nuclide radioattivo nella quale il numero di disintegrazioni per secondo e' di 3,7 x x 10 10: esso rappresenta l'unita' di radioattivita';

  2. rad: unita' di misura della dose assorbita; 1 rad e' uguale a 100 erg per grammo di sostanza irradiata, nel punto preso in esame;

  3. rem: dose...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT