IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 che delega il Governo ad emanare norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro, per l'industria ed il commercio, coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il lavoro e la previdenza sociale per la marina mercantile e per la sanita'; Decreta:
Art
1.
Campo di applicazione
Le attivita' che implicano la detenzione, l'immagazzinamento, la produzione, l'utilizzazione, la manipolazione, il trattamento e l'eliminazione di sostanze radioattive naturali o artificiali debbono essere compiute in modo da garantire nella maniera piu' efficace la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.
Le attivita' stesse debbono pertanto essere svolte conformemente alle disposizioni della presente legge, qualora per quantita' di radioattivita' e per attivita' specifica esse possano implicare pericoli di cui al comma Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare ed il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 10 in relazione allo stato degli sviluppi della tecnica ed ai valori indicati da competenti organi internazionali, sulla base del criterio previsto dai commi precedenti, sono determinate per le attivita', indicate al primo comma del presente articolo le quantita' di radioattivita', le attivita' specifiche o concentrazioni e le intensita' di dose di esposizione soggette alle prescrizioni della presente legge.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230
Art
2.
Macchine radiogene
Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle macchine radiogene il cui impiego possa determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione.
I tipi di macchine il cui impiego possa determinare tali rischi sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui all'art. 10.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230
Art
3.
Campo di applicazione per gli impianti nucleari
La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, sottoposti alla disciplina della presente legge.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230