DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786 - Disposizioni in materia di finanza locale

Coming into Force01 Gennaio 1982
Enactment Date22 Dicembre 1981
Published date31 Dicembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/31/081U0786/CONSOLIDATED/19960617
Official Gazette PublicationGU n.358 del 31-12-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Per l'integrale applicazione delle disposizioni previste nel presente decreto, in sede di esame dei bilanci gli organi regionali di controllo sono tenuti - tra l'altro - ad accertare, sulla base di idonei elementi forniti dagli enti, l'inclusione, tra le previsioni, di adeguati stanziamenti di entrata.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.

Art 2.

I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilita' di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento - sono tenuti "ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

La deliberazione del bilancio da' atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti.

Art 2.

I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilita' di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento - sono tenuti "ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

La deliberazione del bilancio da' atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente . La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6.

Art 3.

Per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni e le province sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. I proventi relativi debbono coprire, nel complesso, almeno il venticinque per cento di tutte le spese di gestione ed in ogni caso debbono essere aumentati rispetto a quelli accertati per il 1981 di una aliquota non inferiore al 16 per cento.

Per gli enti che si avvalgono delle disposizioni di cui al successivo art. 10 la percentuale del venticinque per cento di cui al primo comma e' elevata al trenta per cento.

Per i comuni interamente montani e per i comuni del Mezzogiorno, fermo restando l'incremento minimo del 16 per cento, le percentuali di cui al primo e al secondo comma sono ridotte rispettivamente al venti e al venticinque per cento.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le vigenti norme gia' prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi amministrati e i servizi di trasporto.

Art 3.

((Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene gia' corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi gia' erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico)).

Art 4.

Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16%.

Art 4 bis.

Art. 4-bis.

((Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non puo' subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una tantum, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per il 1980 e' inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

Le spese relative ai servizi di...

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