LEGGE 27 febbraio 1978, n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale

Coming into Force01 Marzo 1978
Published date28 Febbraio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/02/28/078U0043/ORIGINAL
Enactment Date27 Febbraio 1978
Official Gazette PublicationGU n.58 del 28-02-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n; 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovra' essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

E' fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonche' ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti gia' accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno gia' approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sara' compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresi' compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 90 giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 - che avverra' con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei comitati regionali di controllo - comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non puo' essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonche' quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

Le ritenute relative alle annualita' di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.

La dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovra' piu' essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualita' dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1 gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti paghera' le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvedera' al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo-unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

All'articolo 4, al secondo comma, le parole: nei limiti del 40 per cento dei cespiti medesimi, sono sostituite con le seguenti: nei limiti del 50 per cento dei cespiti medesimi per gli enti del Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi e sono soppresse le parole: e delle...

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