LEGGE 23 febbraio 1978, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti

Coming into Force28 Febbraio 1978
Enactment Date23 Febbraio 1978
Published date27 Febbraio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/02/27/078U0038/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.57 del 27-02-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

All'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1 gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

All'articolo 3 il primo comma e' sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto e' disposto nel comma seguente.

al terzo comma il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita' per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale e' ordinato in coincidenza con l'anno solare...

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