DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936 - Misure fiscali urgenti

Coming into Force30 Dicembre 1977
Enactment Date23 Dicembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/12/29/077U0936/CONSOLIDATED/19841229
Published date29 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.354 del 29-12-1977
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 15%.

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole "per anno solare".

I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Art 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 15%. Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole "per anno solare".

I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Art 2.

L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione e' riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalita' e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalita' e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-bis e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potra' essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.

Art 2.

L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione e' riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalita' e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalita' e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-bis e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potra' essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 1978. L'aconio non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.

((Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1 gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.))

Art 3.

Le disposizioni dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1977.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. All'eliminazione delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati si provvedera' a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti di archivio.

Art 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto e' disposto nel comma seguente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita' per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

Art 4.

E' elevata dal sedici al diciotto per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1977.

La disposizione del comma precedente non si applica ai conti e depositi estinti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art 4.

((E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive...

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