LEGGE 5 agosto 1978, n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

Coming into Force06 Settembre 1978
End of Effective Date31 Dicembre 2009
Enactment Date05 Agosto 1978
Published date22 Agosto 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/08/22/078U0468/CONSOLIDATED/20130115
Official Gazette PublicationGU n.233 del 22-08-1978
Titolo I BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Anno finanziario)

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio e' redatto in termini di competenza e in termini di cassa.

L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978.

Art 1.

(Anno finanziario)

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio e' redatto in termini di competenza e in termini di cassa.

L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1997 N. 94

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196

Art 1 bis.

Art. 1-bis (((Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).

  1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alla Camere:

    1. entro il 15 maggio il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni;

    2. entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresi', trasmesso alle regioni;4

    3. entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

  2. La Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1 entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).

  1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alla Camere:

    1. entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni;

    2. entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente ((, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale

    programmatico)) che vengono, altresi', trasmessi alle

    regioni;(4) c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

  2. La Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1 entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento.9

Art 1 bis.

Art. 1-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196

Art 2.

(Bilancio annuale di previsione)

Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 4, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3).

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Il bilancio annuale di previsione e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo.

Ciascuno stato di previsione e' illustrato da una nota preliminare, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Il bilancio annuale di previsione forma oggetto di un unico disegno di legge.

L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

Art 2.

(((Bilancio annuale di previsione)

  1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal documento di programmazione economico-finanziaria come deliberato dal Parlamento. Esso indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

    1. l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

    2. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

    3. l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

  2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere b) e c) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

  3. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo.

  4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, ed in particolare quelli utilizzati per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e non predeteminate per legge, per i quali il tasso di variazione applicato sia significativamente diverso da quello indicato per le spese di parte corrente nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significativita' degli scostamenti sono indicati nel documento medesimo. La nota preliminare di ciascun stato di previsione espone, inoltre, in un apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale articolate per categoria. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte, dirette ed indirette, e tasse. Nella medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio avente per oggetto...

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