LEGGE 26 aprile 1983, n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Coming into Force01 Maggio 1983
Published date30 Aprile 1983
Enactment Date26 Aprile 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/04/30/083U0131/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.117 del 30-04-1983
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis. - I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennita' integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51".

"Art. 1-ter. - (1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

(2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'articolo 19, secondo comma, e' differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione e' immediatamente esecutiva".

"Art. 1-quater. - (1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

(7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.".

All'articolo 2:

al punto 2), e' aggiunto in fine il seguente periodo:

"Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del citato decreto-legge;";

dopo il punto 3), e' aggiunto il seguente:

"3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).".

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 2-bis. - (1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicita' fissata per il 1983.

(2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui all'articolo 23, sesto e settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

(3) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 3.".

"Art. 2-ter. - (1) Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purche' tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi dell'articolo 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 2.

(3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo articolo 4, primo comma, lettera a). Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverra' proporzionalmente.".

All'articolo 3:

al primo comma, le parole: "il 30 settembre ed il 30 novembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983";

al secondo comma, dopo la parola: "conguaglio", sono aggiunte le seguenti: "da effettuarsi entro il 20 ottobre";

dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:

"(5.1) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi e' subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale.".

Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. - (1) L'avanzo di...

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