DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Coming into Force02 Marzo 1983
Enactment Date28 Febbraio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/03/02/083U0055/CONSOLIDATED/20001124
Published date02 Marzo 1983
Official Gazette PublicationGU n.59 del 02-03-1983
Titolo I NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

(1) Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.

(2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

(3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

(5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

(6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennita' integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art 1 ter.

Art. 1-ter

(((1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

(2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'articolo 19, secondo comma, e' differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione e' immediatamente esecutiva)).

Art 1 quater.

Art. 1-quater

(((1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

(7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.))

Art 1 quater.

Art. 1-quater

(1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

(7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art 1 quater.

Art. 1-quater

(1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

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