DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 952 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Coming into Force01 Gennaio 1983
Published date31 Dicembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/31/082U0952/CONSOLIDATED/19830430
Enactment Date30 Dicembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.359 del 31-12-1982
Titolo I NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3

Art 2.

Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme e' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1983;

2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che delle entrate una tantum utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982, purche' l'importo complessivo non superi le somme richieste ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

Art 3.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983.

L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralita' spettante per l'anno precedente.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 maggio 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1983.

Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame lo inoltra con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art 4.

Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

  1. fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 220 miliardi;

  2. fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti, con una dotazione di lire 180 miliardi.

La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente pro capite originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e' inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare direttamente al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e nella spesa per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento di beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano piu' lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche' degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Essa e' comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1983. L'erogazione viene disposta a consuntivo.

Art 5.

Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti criteri:

  1. l'indice di spesa e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

  2. la spesa e' decurtata delle quote per servizi consortili e delle spese di cui alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio 1981 segnalate ai sensi del precedente articolo 4;

  3. la spesa e' altresi' decurtata del trenta per cento per i comuni terremotati e del dieci per cento per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a cinquemila abitanti;

  4. le classi di popolazione per i comuni sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art 6.

Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni e per i teatri - che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni.

Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni, per l'ammortamento dei mutui, sia per il capitale che per gli interessi, per l'ammortamento dei beni patrimoniali e per i fitti virtuali degli immobili di proprieta'.

I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art 7.

I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 2,85 per cento, al 5,65...

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