DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359 - Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Coming into Force01 Settembre 1987
Published date01 Settembre 1987
Enactment Date31 Agosto 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/09/01/087U0359/CONSOLIDATED/20001230
Official Gazette PublicationGU n.203 del 01-09-1987
Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Bilancio

  1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

  2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.

  3. All'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Bilancio

  1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

  2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.

  3. All'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Bilancio

  1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77

  2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.

  3. All'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (( (Esercizio provvisorio del bilancio)

  1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunita' montane non puo' essere superiore a 4 mesi.))

Art 1 bis.

Art. 1-bis ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77

Art 2.

Trasferimenti delle regioni

  1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art 2.

Trasferimenti delle regioni

  1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1-bis. Per l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987.

Art 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunita' montane

  1. Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4;

    2. fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province.

      La quota del fondo perequativo per le province e' comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il fondo perequativo per i comuni e' maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

    3. fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo e' maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

    4. fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 40 miliardi;

    5. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

  2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunita' montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

  3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunita' montane, e' quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1987.

  4. Nessuna deroga di alcun genere e' consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

  5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

  6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

  7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti gia' eseguiti in favore di comuni, province e comunita' montane e si da' esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunita' montane

((1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni...

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