IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.
L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.