DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Coming into Force17 Maggio 1995
Enactment Date25 Febbraio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/03/18/095G0106/CONSOLIDATED/20041231
Published date18 Marzo 1995
Official Gazette PublicationGU n.65 del 18-03-1995 - Suppl. Ordinario n. 33
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.

  1. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 2.

(Potesta' regolamentare)

  1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente decreto, con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile.

  2. Il regolamento di contabilita' puo' assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. 3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente decreto e delle altre leggi vigenti.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 3.

(Servizio finanziario)

  1. Con il regolamento di contabilita' gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria. 2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

  2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.

  3. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

  4. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazioni dirigenziali. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'.

  5. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

  6. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Art 3.

(Servizio finanziario)

  1. Con il regolamento di contabilita' gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria. 2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

  2. Il responsabile del servizio...

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