LEGGE 9 agosto 1986, n. 488 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale

Coming into Force19 Agosto 1986
Enactment Date09 Agosto 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/08/18/086U0488/CONSOLIDATED/19860822
Published date18 Agosto 1986
Official Gazette PublicationGU n.190 del 18-08-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 1-bis. (Controllo della gestione). - 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

  2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

  3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

  4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale".

    All'articolo 4:

    al comma 6, le parole: "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre".

    All'articolo 6:

    al comma 3, il secondo periodo e' soppresso.

    All'articolo 8:

    al comma 3, le parole: "del 6 per cento semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto sui depositi degli enti locale dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione".

    All'articolo 9:

    al comma 6, le parole: "finora operate" sono sostituite dalle seguenti: "operate fino al 30 dicembre 1985".

    Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 9-bis. (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). - 1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

  5. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.

  6. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e' consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

  7. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonche' la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione".

    All'articolo 10:

    dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

    "6-bis. Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale e' assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa e' finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti".

    All'articolo 11:

    al comma 2, lettera a), dopo le parole: "gli istituti d'arte" sono aggiunte le seguenti: ", i conservatori di musica e le accademie di belle arti";

    al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: "5 agosto 1975, n. 412," sono aggiunte le seguenti: "o finanziate da comuni...

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