LEGGE 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali

Coming into Force29 Ottobre 1939
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date14 Ottobre 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/10/14/039U1497/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date29 Giugno 1939
Official Gazette PublicationGU n.241 del 14-10-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 2.

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi e' affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La Commissione e' presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed e' composta:

del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegalo.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i podesta' dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e localita' oggetti della presente legge.

L'elenco delle localita', cosi' compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicali per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreche' nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 3.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga, di avere interesse, puo' far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Sovraintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 4.

L'elenco delle localita' di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene e' affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, e' contemporaneamente depositala presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facolta' di prendere visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facolta' di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

Art 5.

Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art 5.

Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo. 1

Art 5.

Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se...

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