LEGGE 4 luglio 1967, n. 537 - Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua

Coming into Force29 Luglio 1967
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/07/14/067U0537/CONSOLIDATED/20080625
Published date14 Luglio 1967
Enactment Date04 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.175 del 14-07-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

Art 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 luglio 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO - TAVIANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 2.

Gli Enti ed...

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